Art. 37
Regolamento§ 2

Art. 37

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In vigore dal 8 set 1938
L'esonero dal pagamento della metà delle tasse e sopratasse scolastiche, di cui al 1° comma dell'art. 156 del testo unico delle leggi su l'istruzione superiore, non può essere concesso a coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano perduto la cittadinanza italiana posteriormente alla data di pubblicazione del R. decreto 11 marzo 1923-I, n. 563.
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