Regolamento›§ 2
Art. 34
34 / 121In vigore dal 8 set 1938
Gli studenti della Facoltà di magistero, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono ottenere la dispensa totale dal pagamento della tassa d'immatricolazione e della tassa d'iscrizione per il primo anno, quando nella prova dell'esame di concorso per l'ammissione abbiano riportato una votazione non inferiore ai nove decimi. Possono ottenere la dispensa dal pagamento della metà delle tasse stesse, quando nella prova suddetta abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi.
Negli anni scolastici successivi essi possono ottenere la dispensa dal pagamento dalla tassa di iscrizione, quando abbiano superato tutti gli esami dell'anno precedente, ognuno in unica sessione, conseguendo una media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascun esame, per la dispensa totale, e una media di otto decimi e non meno di sette decimi in ciascun esame, per la dispensa parziale.
Gli studenti stessi possono ottenere la dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di laurea o diploma, quando abbiano riportato rispettivamente nove o otto decimi nel relativo esame, sostenuto in una sola sessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-34