Regolamento›§ 2
Art. 31
31 / 121In vigore dal 8 set 1938
Coloro che aspirano alla dispensa, totale o parziale, dal pagamento delle tasse e sopratasse, nei casi nei quali essa è ammessa dalla legge, sono tenuti a produrre la relativa istanza corredata dei documenti comprovanti il possesso delle condizioni richieste, insieme con la domanda:
a) di ammissione al concorso, per la dispensa dal pagamento della tassa di concorso per l'ammissione alla Facoltà di magistero;
b) d'immatricolazione o di iscrizione, per la dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse annuali;
c) di ammissione all'esame di laurea o diploma, per la dispensa dal pagamento della sopratassa relativa;
d) di ritiro del titolo accademico, per la dispensa dal pagamento della tassa di laurea o diploma.
La dispensa è concessa con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università o Istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-31