Regolamento›§ 2
Art. 30
30 / 121In vigore dal 8 set 1938
Gli speciali contributi, di cui all'art. 152, comma 4°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, sono destinati a spese di laboratorio, di esercitazioni, di consumo di materiale, di viaggi d'istruzione o comunque a particolari prestazioni fatte agli studenti, nonché a garanzia di danni da essi causati.
I contributi stessi si pagano alla cassa dell'Università o Istituto, nella misura e secondo le modalità che vengono stabilite dal Consiglio d'amministrazione.
La cassa universitaria mette a disposizione dei singoli direttori degli Istituti scientifici il provento dei contributi riscossi in relazione alle prestazioni fatte dagli Istituti stessi. I direttori dispongono di tale provento per acquisto di materiale di consumo, e in genere per spese occorrenti per le esercitazioni e le ricerche degli studenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-30