Art. 3
RegolamentoCapo I

Art. 3

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In vigore dal 8 set 1938
All'atto dell'immatricolazione vengono rilasciati allo studente una tessera di riconoscimento e un libretto d'iscrizione, che valgono per l'intero corso di studi. La tessera reca la fotografia dello studente, bollata col timbro a secco dell'Università o Istituto superiore, ed è munita della firma del rettore o direttore e del direttore amministrativo. Il libretto d'iscrizione, firmato come è prescritto per la tessera, contiene tutti i dati relativi alla carriera scolastica dello studente (insegnamenti seguiti, tasse pagate, esami sostenuti). Ulteriori norme circa le modalità per la compilazione e la tenuta del libretto possono essere contenute negli statuti universitari.
Storico versioni

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