Regolamento›§ 2
Art. 26
26 / 121In vigore dal 8 set 1938
Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse, sopratasse e contributi non può essere ammesse agli esami, può essere iscritto al successivo anno di corso.
Egli inoltre non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, nè il congedo per trasferirsi ad altra Università o Istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-26