Regolamento›§ 2
Art. 25
25 / 121In vigore dal 8 set 1938
Tutti gli studenti che si iscrivono come ripetenti ad un anno di corso sono tenuti di nuovo al pagamento delle prescritte tasse, sopratasse e contributi.
I laureati o diplomati, che intendono conseguire altra laurea o diploma, debbono pagare per il nuovo corso di studi la tassa di immatricolazione e le tasse, sopratasse e contributi relativi agli anni di corso che debbono ancora seguire per il conseguimento del titolo accademico cui aspirano.
Le stesse norme valgono per coloro che, in seguito a studi compiuti presso Istituti superiori esteri, ottengano l'iscrizione a un corso di studi, ad anno successivo al primo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-25