Regolamento›§ 2
Art. 24
24 / 121In vigore dal 8 set 1938
Nei casi di passaggio da uno ad altro corso di studi, le tasse pagate per il corso di provenienza nell'anno in cui ha luogo il passaggio sono computate per quelle dello stesso anno del nuovo corso di studi.
Se peraltro nel nuovo corso le tasse siano più elevate, egli ha l'obbligo di pagare la differenza sia per l'anno di corso al quale è iscritto sia per quelli dai quali fosse dispensato nel nuovo corso.
Non è ammesso invece il rimborso della differenza, quando le tasse siano meno elevate nel corso di studi cui lo studente fa passaggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-24