Art. 23
Regolamento§ 2

Art. 23

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In vigore dal 8 set 1938
Nei casi di trasferimento, di cui all', gli studenti non sono tenuti a pagare nuovamente le tasse e sopratasse o rate di esse già versate per l'anno in corso. Le rate della tassa d'iscrizione e della sopratassa per esami di profitto, che lo studente avesse pagate in anticipo, sono versate dall'Università o Istituto di provenienza alla Università o Istituto presso il quale egli si trasferisce. Sono considerate pagate in anticipo, agli effetti del comma precedente, le rate che alla data di presentazione della domanda di trasferimento risultino pagate prima dei rispettivi termini di scadenza stabiliti dall'articolo precedente. La sopratassa di ripetizione di esame spetta in ogni caso all'Università o Istituto in cui l'esame venga effettivamente ripetuto; essa viene quindi versata all'Università o Istituto presso cui lo studente si trasferisce dall'Università o Istituto ove lo studente l'abbia pagata senza avervi ripetuto l'esame.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-23