Art. 15
RegolamentoCapo I

Art. 15

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In vigore dal 8 set 1938
Sono considerati studenti fuori corso: a) coloro che, avendo seguito il proprio corso universitario per l'intera sua durata e avendone frequentato con regolare iscrizione tutti gli insegnamenti prescritti per l'ammissione all'esame di laurea o diploma, non abbiano superato tutti i relativi esami speciali o l'esame di laurea o diploma, fino a che non conseguano il titolo accademico; b) coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all'anno successivo, non abbiano chiesto o ottenuto tale iscrizione, per tutta la durata dell'interruzione degli studi; c) coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed avendo frequentato i relativi insegnamenti, non abbiano superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo, fino a che non superino detti esami.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-15