Regolamento›Capo I
Art. 13
13 / 121In vigore dal 9 dic 1970
Gli stranieri ed i cittadini italiani stabilmente residenti all'estero, provenienti da università o istituti superiori esteri, che intendano frequentare uno o più corsi in una università o istituto superiore italiano, possono ottenere l'ammissione a corsi singoli, presentando soltanto il libretto o altro documento dell'università o istituto di provenienza.
Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti, e, in seguito a prove di esame determinate dal consiglio di facoltà, anche un attestato del profitto riportato.
Gli studenti iscritti a corsi singoli possono altresì coordinare i corsi stessi secondo un piano di studi approvato dalla facoltà competente, e, qualora abbiano superato gli esami relativi, possono essere ammessi ad un esame generale, comprendente tutto il gruppo delle materie seguite. In seguito a tale esame è loro rilasciato uno speciale attestato.
In nessun caso, i corsi di cui al presente articolo potranno essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali corsi di laurea o di diploma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-13