Art. 121
RegolamentoCapo V

Art. 121

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In vigore dal 8 set 1938
Coloro che, in virtù dell'art. 329, comma 2°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, sono ammessi agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere, presentando come titolo di ammissione la laurea in fisica, debbono sostenere, oltre alle prove scritte e grafiche stabilite dall' del presente regolamento, anche una prova scritta e grafica su di un tema di meccanica applicata alle costruzioni e alle macchine, scelto dalla commissione. La stessa disciplina deve essere oggetto di apposita discussione orale. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia: Il Ministro per l'educazione nazionale: Bottai Il Ministro per le finanze: Di Revel
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-121