Art. 119
RegolamentoCapo V

Art. 119

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In vigore dal 8 set 1938
I laureati o diplomati, di cui agli , i quali durante gli studi per il conseguimento del titolo accademico non abbiano preso iscrizione ai corsi di alcune discipline tra quelle elencate nell' o non abbiano superato gli esami relativi, qualora intendano sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, sono tenuti a integrare il titolo accademico. Essi debbono a tal uopo prendere in ogni caso iscrizione ai corsi delle discipline suindicate e sostenere i relativi esami, pagando le tasse d'iscrizione, le sopratasse di esame e i contributi per l'anno o per gli anni cui i corsi si riferiscono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-119