Art. 118
RegolamentoCapo V

Art. 118

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In vigore dal 8 set 1938
I laureati o diplomati, di cui agli articoli precedenti, sono tenuti a presentare, per l'ammissione agli esami di Stato, in aggiunta agli altri documenti prescritti, anche un certificato dell'Università o Istituto dove hanno conseguito il titolo accademico, dal quale risulti che essi hanno superato gli esami delle discipline indicate nell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-118