Art. 114
RegolamentoCapo IV

Art. 114

114 / 121
In vigore dal 8 set 1938
L'applicazione delle disposizioni, di cui all'art. 192 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, può essere promossa d'iniziativa del Ministro per l'educazione nazionale, su proposta degli amministratori o dei patroni degli enti dei Comuni e delle Provincie interessate, se le istituzioni abbiano carattere locale, o del rettore o direttore delle Università o Istituti direttamente o indirettamente interessati.
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