Art. 110
RegolamentoCapo IV

Art. 110

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In vigore dal 8 set 1938
Tutte le altre norme per il funzionamento delle Opere e degli uffici annessi sono contenute nei rispettivi regolamenti speciali, che saranno vistati dal Ministro per l'educazione nazionale, d'accordo, qualora vi siano comprese disposizioni concernenti materia finanziaria o di personale, col Ministro per le finanze.
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