Art. 11
RegolamentoCapo I

Art. 11

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In vigore dal 8 set 1938
Chi sia già fornito di una laurea o di un diploma può iscriversi al corso per il conseguimento di altra laurea o diploma, alle condizioni che sono stabilite dalla competente Facoltà, fermo, per ciò che riguarda le eventuali abbreviazioni di corso, quanto è stabilito nel 2° comma del precedente articolo. Egli deve in ogni caso possedere il titolo di studi medi prescritto per l'iscrizione al nuovo corso di studi ed è tenuto a depositarlo insieme col titolo accademico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-11