Art. 109
RegolamentoCapo IV

Art. 109

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In vigore dal 8 set 1938
L'Opera ha gestione e bilancio distinti da quelli dell'Università o Istituto. Tuttavia i bilanci preventivi e i conti consuntivi sono comunicati per cognizione al consiglio d'amministrazione dell'Università o Istituto. Alle Opere, per ciò che concerne i bilanci ed i conti, si applicano le disposizioni di cui all' del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-109