Art. 108
RegolamentoCapo IV

Art. 108

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In vigore dal 8 set 1938
Gli studenti infermi possono usufruire gratuitamente di visite e cure ambulatorie presso l'ufficio e presso le cliniche universitarie. Per gli studenti infermi di disagiata condizione economica l'ufficio provvede gratuitamente, nei limiti delle disponibilità dei fondi ad esso assegnati, all'assistenza domiciliare e alla somministrazione di medicinali; oppure, ove occorra, al ricovero presso reparti clinici od ospedalieri. In casi speciali l'ufficio propone l'invio degli studenti presso stazioni idroclimatiche. I rapporti tra Università, Opere e Istituti clinici od ospedalieri sono determinati da particolari accordi da stabilirsi in ciascuna sede.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-108