Art. 103
RegolamentoCapo IV

Art. 103

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In vigore dal 8 set 1938
Lo studente che goda di altro assegno di studio, o abbia retribuzione di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, di provincie, di comuni o di altri enti pubblici, non può ottenere il conferimento di una delle borse di cui al precedente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-103