Regolamento›Capo IV
Art. 102
102 / 121In vigore dal 8 set 1938
Le borse di studio per gli studenti delle Facoltà di magistero sono ogni anno equamente ripartite dal Consiglio della Facoltà fra gli iscritti dei quattro corsi.
Le borse sono assegnate dal Ministro, su proposta del Consiglio anzidetto, ai giovani che abbiano riportato le migliori votazioni:
a) nell'esame di concorso, per gli studenti del primo anno;
b) negli esami annuali di profitto, per gli studenti degli anni successivi al primo.
A parità di merito sono preferiti coloro che versano in condizioni economiche più disagiate.
Il Ministro, su proposta delle autorità accademiche, può privare del godimento della borsa di studio, anche durante il corso dell'anno accademico, lo studente che per indisciplina, negligenza o mancata frequenza non ne sia più ritenuto meritevole.
Le borse si pagano in otto rate mensili, dal 1° novembre al 30 giugno, con ruoli di spese fisse.
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