Art. 101
RegolamentoCapo IV

Art. 101

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In vigore dal 8 set 1938
Le norme per il conferimento delle quattro borse di studio istituite presso la Facoltà di scienze politiche e della borsa istituita presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della Regia Università di Roma, sono contenute nello statuto dell'Università stessa. I concorsi sono banditi dal rettore, udito il consiglio della Facoltà, e dell'esito di essi viene data notizia al Ministero, che provvede all'assegnazione delle borse ai vincitori. II pagamento è effettuato dal Ministero, mediante ordine di accreditamento intestato all'economo della Università, il quale corrisponde agli assegnatari le singole rate, in base a nulla osta rilasciato di volta in volta dal preside della Facoltà o dai direttori degli Istituti scientifici presso cui gli studenti sono iscritti e compiono studi o ricerche. Le borse possono essere revocate se gli assegnatari, entro quattro mesi dal conferimento, non abbiano dato prova di profitto. La revoca è disposta dal Ministro, su proposta del Consiglio di Facoltà.
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