Regolamento›Capo I
Art. 10
10 / 121In vigore dal 8 set 1938
Lo studente può in qualunque anno di corso passare da uno ad altro corso di laurea o diploma, presentandone domanda non oltre il 31 dicembre.
Allo studente che passa da uno ad altro corso può essere concessa, su conforme parere della Facoltà della quale fa parte il nuovo corso, l'iscrizione ad anno successivo al primo, qualora gli insegnamenti precedentemente seguiti e gli esami superati possano essere, per la loro affinità, valutati ai fini dell'abbreviazione.
In ogni caso egli deve possedere il titolo di studi medi prescritto per l'iscrizione nel nuovo corso, e la durata complessiva degli studi, tenuto conto degli anni già seguiti nel corso di provenienza, non può essere inferiore a quella prescritta per il corso al quale fa passaggio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-10