Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo VI
Art. 90
Abrogato322 / 394In vigore dal 18 feb 1959
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 GENNAIO 1959, N. 2
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-90