Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo V
Art. 76
316 / 394In vigore dal 20 ago 1938
Le cooperative fruenti di contributo erariale debbono, di regola, procedere all'appalto dei lavori riflettenti la costruzione dei fabbricati mediante licitazione privata fra almeno cinque ditte.
Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze da apprezzarsi preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza, non possa essere utilmente seguita la forma della licitazione privata, l'appalto potrà seguire a trattativa privata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-76