Art. 75
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo V

Art. 75

315 / 394
In vigore dal 20 ago 1938
Gli enti costruttori di case popolari od economiche fruenti di contributo erariale sono tenuti a produrre al Ministero dei lavori pubblici, in doppia copia, i progetti esecutivi completi delle attuando costruzioni. Tali progetti devono comprendere, oltre ai disegni ed alla relazione esplicativa, una stima, l'analisi dei prezzi ed il capitolato di appalto. Prima che si proceda all'appalto dei lavori i progetti devono essere approvati dal detto Ministero, previo parere dell'Ispettore superiore compartimentale del Genio civile ovvero, se del caso, del competente Ispettore superiore addetto all'Istituto decentrato, quando l'importo di progetto, dedotto il costo delle aree, non superi la somma di un milione, e su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i maggiori importi. Una delle copie del progetto munita del visto di approvazione ministeriale, viene restituita all'ente costruttore il quale deve tenerla a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza.
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