Art. 62
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IVCapo 1

Art. 62

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In vigore dal 20 ago 1938
Salvo le disposizioni particolari concernenti i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, quelli accordati da altri istituti ai sensi del presente testo unico debbono essere garantiti da prima ipoteca e non possono eccedere il 75% del valore accertato degli immobili costituiti in ipoteca, ovvero dell'area e della spesa prevista per le nuove costruzioni. Tuttavia i detti prestiti possono raggiungere anche il totale ammontare del prezzo delle costruzioni, ivi compreso quello delle aree, qualora il mutuatario offra all'istituto finanziatore sufficienti garanzie supplementari. Nel caso che il prestito serva ad estinguere un debito per il quale fu già iscritta prima ipoteca, la ipoteca che viene accesa per garantire il mutuo dell'istituto finanziatore è da considerarsi come di primo grado. Le ipoteche accese a favore dell'istituto finanziatore restano valide nonostante il sopraggiunto fallimento del debitore, quando siano state iscritte almeno dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, qualunque sia il giorno cui questa retrotragga la cessazione dei pagamenti. Le disposizioni del 2° e 3° comma si applicano anche ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.
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