Art. 5
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 5

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In vigore dal 20 ago 1938
L'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a cooperative edilizie a proprietà individuale, ha inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data in cui il fabbricato sia dichiarato abitabile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-5