Art. 44
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IIICapo 1

Art. 44

280 / 394
In vigore dal 20 ago 1938
Sulle aree, che siano state o siano destinate da parte delle società, degli istituti e dei privati contemplati nell', alla costruzione di case popolari od economiche, il comune ha l'obbligo di provvedere a proprie spese, contemporaneamente alla costruzione delle case, alla costruzione delle fogne, alla posa delle condutture stradali per l'acqua potabile, all'impianto per l'illuminazione, alla sistemazione delle strade, piazze ed altri suoli d'uso pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-44