Art. 41
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 5

Art. 41

234 / 394
In vigore dal 20 ago 1938
Il concorso dello Stato viene ragguagliato, per ciascun alloggio, alla misura del 20 per cento della spesa consentita per l'acquisto delle aree e per le costruzioni ed è corrisposto per una metà all'inizio dei lavori accertato dal Ministero dei lavori pubblici, e per l'altra metà alla ultimazione di essi in base a certificato da rilasciarsi dal competente ufficio del genio civile, il quale dove constatare la rispondenza delle costruzioni ai progetti approvati. Il comune o l'istituto che non inizi le costruzioni entro due mesi dalla comunicazione dell'approvazione dei progetti è dichiarato decaduto dal beneficio del concorso statale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-41