Art. 4
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 4

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In vigore dal 20 ago 1938
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni che intraprendano direttamente la costruzione di case popolari, nonché agli istituti autonomi per case popolari, a condizione che gli alloggi siano dati esclusivamente in affitto. I mutui concessi agli istituti per case popolari debbono essere assunti e garantiti dal comune interessato ai sensi delle leggi che disciplinano la Cassa. I mutui contratti dai comuni con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti indicati nell', per conto proprio o per conto di istituti autonomi per case popolari, sono soggetti alle modalità e limitazioni previste dalle disposizioni della legge comunale e provinciale. La Cassa depositi e prestiti può, altresì, concedere mutui all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di cui al Titolo IV della Parte seconda, con le norme vigenti per tale istituto, nonché alle cooperative per costruzione di case popolari od economiche a proprietà individuale od indivisa, composte di impiegati e pensionati dello Stato ed ai loro soci, purchè i prestiti siano garantiti con prima ipoteca. Per la concessione dei mutui non occorre la formale deliberazione di accettazione da parte dell'ente mutuatario se quella di contrattazione contenga tutti gli elementi prescritti per i mutui della Cassa. Salvo accertamento della proprietà e libertà degli immobili ipotecati dagli enti che hanno ottenuto od otterranno mutui ipotecari dalla Cassa, l'accettazione delle ipoteche da parto di questa è rappresentata dal provvedimento di concessione del mutuo. I mutui di cui al presente articolo, da ammortizzarsi in un periodo non superiore ad anni 50, sono concessi in base alle disposizioni che regolano quelli della Cassa depositi e prestiti, al saggio di interesse stabilito annualmente dal Ministro per le finanze poi mutui di favore col concorso dello Stato, ivi compresi i contributi erariali ai sensi del presente testo unico.
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