Art. 393
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaParte TERZA

Art. 393

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In vigore dal 20 ago 1938
Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, sentito il Consiglio di Stato, il regolamento generale ed i regolamenti speciali necessari per l'applicazione del presente testo unico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-393