Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 7
Art. 390
390 / 394In vigore dal 20 ago 1938
L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero delle finanze per la gestione amministrativo-finanziaria ed a quella del Ministero dei lavori pubblici per la parte tecnico-amministrativa.
Spetta al Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze l'alto controllo per quanto riguarda gli alloggi militari di cui all' (comma 2°).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-390