Art. 388
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 6

Art. 388

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In vigore dal 20 ago 1938
I mutui concessi all'Istituto nazionale dagli istituti di credito fondiario godono della esenzione dai diritti erariali di abbonamento di cui all' del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni. Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile tanto gli interessi sui mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti predetti, quanto gli interessi corrisposti dalla Cassa stessa sui versamenti in conto corrente ad essa fatti dagli enti finanziatori ai fini della costruzione delle case dell'Istituto nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-388