Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 5
Art. 384
258 / 394In vigore dal 20 ago 1938
I contratti di affitto stipulati dall'Istituto con funzionari dell'Amministrazione delle colonie rimangono in vigore, in deroga al disposto dell', lettera a), anche se i funzionari stessi siano trasferiti in colonia.
Con l'autorizzazione, caso per caso, del Ministero dell' Africa Italiana, l'Istituto può stipulare i contratti di affitto anche con funzionari residenti in colonia, i quali intendano di trasferirsi nel Regno o farvisi precedere dalle famiglie, purchè gli alloggi assunti in locazione vengano abitati unicamente dai funzionari stessi o dalle loro famiglie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-384