Art. 380
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 5

Art. 380

254 / 394
In vigore dal 20 ago 1938
Alla concessione in affitto degli alloggi in Roma provvede una Commissione presieduta dal Segretario generale e della quale fanno parte: a) un magistrato da designarsi dal Presidente del Tribunale di Roma; b) un rappresentante della Cassa depositi e prestiti; c) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; d) un rappresentante del Ministero delle corporazioni; e) un rappresentante dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego da designarsi dal Segretario del Partito nazionale fascista. La Commissione è assistita da un segretario designato dal presidente dell'Istituto. Nei casi in cui vengano in esame domande di alloggio presentate da chi sia parente fino al terzo grado di qualche membro della Commissione, questo sarà sostituito da altro funzionario della rispettiva Amministrazione. Ai membri ed al segretario è corrisposta una medaglia di presenza di lire 30 al lordo delle riduzioni di cui ai RR. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 15 aprile 1934, n. 561 per ciascuna seduta. Le medaglie non possono superare il numero di quaranta all'anno per ciascun componente.
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