Art. 350
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IVCapo 1

Art. 350

308 / 394
In vigore dal 20 ago 1938
Il Comitato centrale è convocato dal Presidente e si aduna in Roma. Esso è chiamato a deliberare: a) sul regolamento interno e sul trattamento del personale; b) sul bilancio preventivo e su quello consuntivo; c) sui programmi di costruzione; d) sull'ordinamento dei servizi tecnici, amministrativi e di ragioneria presso la sede centrale ed, occorrendo, presso le rappresentanze locali; e) su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che rivestano particolare importanza per l'Istituto; f) sull'opportunità di avvalersi dell'opera di preesistenti istituti che abbiano svolto notevole e regolare attività nel campo dell'edilizia popolare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-350