Art. 343
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IVCapo 1

Art. 343

301 / 394
In vigore dal 28 set 1948
Allo scopo di fornire agli impiegati dello Stato, civili e militari, alloggi a condizioni favorevoli, si provvede a mezzo di un Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato con sede in Roma, avente personalità giuridica e gestione autonoma. L'Istituto è autorizzato altresì a fornire alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo. La relativa gestione è autonoma e ha bilancio distinto.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-343