Art. 339
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 339

112 / 394
In vigore dal 20 ago 1938
Contro il concessionario, ovvero, in sua mancanza, contro qualsiasi abusivo detentore dell'alloggio per muro intervenuta cessazione o revoca della concessione, potrà il Direttore provinciale emettere ordinanza di rilascio da comunicarsi alla parte interessata. Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge ed alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale dell'Amministrazione il quale potrà richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.
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