Art. 332
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 332

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In vigore dal 20 ago 1938
L'Amministrazione stabilisce, in base al costo di costruzione, il reddito totale ricavabile da ciascun fabbricato tenuto conto dell'interesse del capitale impiegato, aumentato di una quota percentuale del capitale stesso a titolo di spese generali di amministrazione, manutenzione, illuminazione, fornitura di acqua, e, ove occorra, della imposta e sovraimposte sui fabbricati. I canoni sono soggetti a revisione almeno ogni triennio.
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