Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo III›Capo 1
Art. 327
287 / 394In vigore dal 20 ago 1938
L'acquisto, la costruzione, la direzione e la sorveglianza dei lavori, i collaudi e tutte le operazioni d'indole tecnica sono affidati alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato che li esegue a mezzo dei propri uffici tecnici, applicando le modalità e le norme di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, col quale l'Amministrazione ferroviaria è stata incaricata della costruzione degli edifici postali e telegrafici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-327