Art. 326
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IIICapo 1

Art. 326

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In vigore dal 20 ago 1938
Per la costruzione delle case la pubblica utilità viene dichiarata, previa approvazione dei relativi progetti, dal Ministro per le comunicazioni. Le costruzioni stesse, previa l'approvazione suddetta, possono, con decreto del Ministro per le comunicazioni, essere dichiarate urgenti, e indifferibili agli effetti dell' della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188. Lo leggi, i decreti o le norme che regolano il procedimento espropriativo per le opere interessanti le ferrovie dello Stato, sono estese alle espropriazioni occorrenti per le costruzioni in parola.
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