Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 314
96 / 394In vigore dal 20 ago 1938
Ai criteri di preferenza enunciati negli si può derogare soltanto su proposta motivata del Comitato d'esercizio.
Resta in ogni caso salvo il diritto preferenziale dei soci di cooperative edilizie ferroviarie nelle ipotesi previste dall' del presente testo unico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-314