Art. 303
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IICapo 1

Art. 303

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In vigore dal 20 ago 1938
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accredita mensilmente in conto corrente fruttifero tutti gli introiti effettuati per conto della gestione case tenendo distinti quelli relativi ai canoni di concessione ed agli affitti, e addebita nello stesso modo il conto suddetto di tutte le spese che sono a carico della gestione medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-303