Art. 300
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IICapo 1

Art. 300

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In vigore dal 20 ago 1938
Il Ministro per le comunicazioni, su proposta del Direttore generale delle ferrovie dello Stato, stabilisce le località nelle quali devono acquistarsi o costruirsi le case per i ferrovieri e le somme da erogarsi in ciascuna di dette località. Le espropriazioni per le costruzioni ed opere da eseguirsi a norma del presente titolo sono dichiarate di pubblica utilità e sono regolato dalle norme legislative riguardanti quelle per lavori ed impianti ferroviari da eseguirsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-300