Art. 297
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IICapo 1

Art. 297

269 / 394
In vigore dal 11 feb 1942
Le case costruite coi fondi di cui all' sono di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie delle Stato. Gli interessi maturati durante il periodo costruttivo fino alla dichiarazione di abitabilità sulle somme impiegate nelle costruzioni, vanno in aumento del costo dei fabbricati e sono addebitabili al patrimonio dalla gestione delle case con accreditameuto all'Amministrazione ferroviaria. Gli interessi, invece, che maturano successivamente, sono addebitati alla gestione delle case. La reintegrazione dei capitali impiegati nelle costruzioni deve, salvo il disposto dell', effettuarsi nel periodo di 50 anni e la somma annua all'uopo occorrente secondo i piani di ammortamento dei vari fondi, comprensiva di capitale e degli interessi, viene inscritta in apposito capitolo di spesa di parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione stessa.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-297