Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo II›Capo 1
Art. 293
265 / 394In vigore dal 20 ago 1938
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad acquistare o costruire case aventi le caratteristiche di economiche o popolari da concedersi al personale ferroviario in attività di servizio, con i fondi od ai tassi stabiliti nelle disposizioni seguenti:
a) Legge 14 luglio 1907, n. 553 - - (istituti di previdenza ferroviari - interesse annuo 3,75 per cento giusta della legge 13 aprile 1911, n. 310) L. 30.000.000;
b) Legge 19 giugno 1913, n. 641 - - (residui attivi della gestione delle entrate e delle spese relative al servizio delle pensioni e dei sussidi - interesse annuo 3,75 per cento) L. 50.000.000;
c) R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432 - - (residui attivi della gestione del fondo pensioni e sussidi - interesse annuo 3,75 per cento) L. 30.000.000;
d) R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1647, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, (comma 1°) e 7 (residui attivi delle gestioni del fondo pensioni e sussidi, quote di reintegrazione dei capitali già erogati per costruzione di case economiche per ferrovieri e per mutui a cooperative edilizie ferroviarie - interesse annuo 5 per cento) L. 52.000.000;
e) R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688, - - (residui attivi del fondo pensioni o sussidi L. 40.000.0000 - residui attivi dell'Opera di previdenza pel personale ferroviario L. 40.000.000 - interesse annuo 5,50 per cento) L. 80.000.000;
f) R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1954 convertito nella legge 1° giugno 1931, n. 748 - - (residui attivi del fondo pensioni e sussidi, interesse annuo 5,60 per cento) L. 80.000.000;
g) Legge 18 giugno 1931, n. 920 - - (residui attivi del fondo pensioni e sussidi - interesse annuo 5,60 per cento) L. 50.000.000;
h) R. decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419 convertito nella legge 8 dicembre 1932, n. 143 - - (anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sui fondi da essa amministrati ivi compresi quelli degli istituti di previdenza gestiti dalla Cassa stessa - interesse annuo come stabilito nell') L. 20.000.000.
Il tasso d'interesse sui capitali indicati nel presente articolo sotto le lettere da a) a g) inclusivo, è stabilito, a partire dall'esercizio finanziario 1934-35, nella misura unica del 4,50 per cento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-293