Art. 291
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 4

Art. 291

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In vigore dal 20 ago 1938
Tutti gli atti e contratti che possono occorrere per l'espletamento dei compiti affidati all'Ente edilizio ai sensi delle norme contenute nel presente capo sono esenti da tasse di registro e bollo. Per quanto non previsto nel precedente comma, sono applicabili all'Ente edilizio tutte le agevolazioni tributarie di cui al titolo IX del presente testo unico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-291