Art. 283
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 4

Art. 283

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In vigore dal 20 ago 1938
L'esame dei conti riguarda il merito giuridico e contabile di ciascuna partita, i rapporti di debito e di credito fra gli agenti contabili e l'Ente, e si estende a tutti coloro che hanno avuto il maneggio dei valori. Contro le decisioni sui conti è ammesso il ricorso alla Corte dei Conti. I membri del Consiglio di amministrazione ed i funzionari dell'Ente sono sottoposti alla giurisdizione della Corte stessa nei casi previsti dalle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-283