Art. 270
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 3

Art. 270

165 / 394
In vigore dal 20 ago 1938
Lo Stato può cedere gratuitamente ai comuni le rate costruite. In tal caso, ai fini dell'integrazione del bilancio e di ogni altra assegnazione sul fondo consolidato dell'addizionale terremoto, sarà tenuto conto dei canoni di affitto delle case per l'ammontare che verrà approssimativamente stabilito di anno in anno dal Ministero dell'interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-270